I NOSTRI SERVIZI

Siamo un’agenzia specializzata nella compravendita di Opere d’Arte.

Al collezionista offriamo un prezioso servizio di consulenza, valutazione, intermediazione.

Uno degli aspetti più importanti nella vendita di un’opera d’arte, di un gioiello o di un orologio, è la sua valutazione, quindi l’assegnazione del suo prezzo che rispecchi il corretto e giusto valore odierno di mercato.

Che si tratti di un dipinto, un mobile antico, un arazzo piuttosto che un marmo o una stampa, nel caso di vendita di un bene d’autore gli attori principali del sistema sono certamente le gallerie d’arte e le case d’asta, strutture davvero potenti nell’ambito del mercato secondario: esse si occupano esclusivamente della rivendita di valori artistici già affermati.

L’acquisto avviene attraverso un altro mercante, attraverso una casa d’asta o direttamente da privati; di norma si tratta di opere di artisti deceduti oppure che hanno già raggiunto la notorietà.

Le case d’asta seguono scrupolosamente l’andamento del mercato ed hanno a propria disposizione un database costantemente aggiornato: alla propria clientela sanno fornire un’opinione accurata sul valore attuale di un oggetto.

Offriamo una valutazione professionale e trasparente dei vostri oggetti, grazie all’esperienza maturata nel settore e alla competenza del nostro team. Proponiamo prezzi competitivi, pensati per garantire il massimo valore sia in acquisto che in vendita. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: la piena soddisfazione del cliente, al centro di ogni nostra scelta.

Aspetti fiscali della vendita di un’Opera d’Arte

Èbene sapere che, ai fini delle imposte sui redditi, la vendita di opere d’arte o d’antiquariato da parte di un privato collezionista non è in via di principio soggetta a tassazione purchè sussista  il requisito di occasionalità . Nel caso infatti in cui la compravendita delle opere dovesse acquisire il carattere di abitualità, i proventi che ne derivano si qualificherebbero come reddito di impresa e sarebbero quindi soggetti a tassazione.

Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo in questa sede precisiamo che, nel caso in cui un privato venda delle opere d’arte, d’antiquariato o da collezione ricevute in eredità o in donazione, si può escludere che ricorra l’attività di impresa.

Tale esclusione è indipendente dall’ammontare degli introiti: questo è valido sia nel caso in cui la vendita sia posta in essere in blocco con un unico atto, sia nel caso venga effettuata in tempi diversi e nei confronti di più acquirenti, non trattandosi in sostanza di operazioni di acquisto e rivendita svolte sistematicamente.

Questo principio ovviamente decade nel momento stesso in cui dovesse risultare che la persona fisica si è dotata di una organizzazione di tipo imprenditoriale.

Valutazione danni di Opere d’Arte

Ci occupiamo di valutazioni e stime di Opere d’Arte, Quadri, Disegni, Stampe, Sculture, Mobili, Pezzi d’Antiquariato e molto altro, anche a fini assicurativi: i servizi sono rivolti sia al privato collezionista, già assicurato o meno, che ad agenzie assicurative.

Valutiamo inoltre i danni causati da allagamenti, incendi o atti di vandalismo.

Non è possibile escludere con certezza il verificarsi di un danno accidentale: basta poco perché un prezioso vaso si rompa, un antico tappeto venga irrimediabilmente macchiato o un quadro cada a terra danneggiandosi gravemente.

Il bisogno di tutelarsi da questi eventi è il motivo per cui è raro che un estimatore appassionato d’arte non prenda in considerazione di stipulare una copertura assicurativa a tutela dei beni e delle opere artistiche di cui è in possesso.

Per la stima del valore da assicurare le compagnie mettono a disposizione i propri periti: è lecito chiedersi però se questi ultimi siano o meno del tutto scevri da interessi.

A nostro avviso richiedere un secondo parere esterno è d’obbligo tanto nella valutazione preliminare del valore delle opere ai fini della sottoscrizione di una polizza assicurativa, quanto nella delicata fase successiva ad un eventuale spiacevole danno a carico dei beni assicurati.

Il parere dell’esperto è fondamentale per definire con precisione i valori assicurati e la portata della copertura da inserire nel contratto, ed inoltre è da tenere in considerazione il fatto che le oscillazioni del mercato potrebbero rendere obsoleta una perizia a soli due anni di distanza.

C’è da dire che se il costo della consulenza peritale dell’assicurazione in ambito di danni è spesso gratuita, essendo normalmente prevista dalla stessa polizza assicurativa, una seconda perizia richiesta privatamente ha invece dei costi.

Si consideri tuttavia che questi ultimi potrebbero essere ampiamente ripagati dall’ottenimento del massimo indennizzo da parte dell’assicurazione. Questa ragione è di per sé sufficiente per raccomandare fortemente una perizia di parte sui danni provocati da un evento dannoso).

Informazioni per l’esportazione delle opere d’Arte Antiche e Moderne

Forniamo poche e chiare informazioni per l’esportazione di Opere Antiche all’estero. Siamo altresì consapevoli che non potranno essere esaustive e sostituirsi alla consulenza professionale di un esperto perito d’arte.

Il commercio, l’uscita o l’ingresso sul territorio nazionale di opere d’arte e di beni culturali che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico è regolamentato dal Testo Unico dei Beni Culturali (DL 42/2004) e le sue successive modifiche (DL 62-63/2008 ex Legge N 88/1998 ex 1089/1939).

L’esportazione al di fuori del territorio dell’Unione Europea di opere d’arte (quadri e pitture, acquerelli, guazzi e pastelli, mosaici moderni e contemporanei, incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, manifesti originali, opere originali moderne e contemporanee, dell’arte statuaria o dell’arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale) aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all’autore, è disciplinata dal regolamento CEE che indica negli uffici di esportazione del Ministero le autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione – che avviene contestualmente a quello dell’attestato di libera circolazione – che hanno validità sei mesi. La licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l’attestato, anche non contestualmente all’attestato medesimo, ma non oltre trenta mesi dal rilascio di quest’ultimo.

In queste righe forniamo dettagli sull’alienazione di oggetti antichi, ovvero quei beni che la normativa individua come aventi più di 50 anni; per queste opere è necessario fare richiesta dell’attestato di libera circolazione presso la Soprintendenza Competente. La richiesta deve riportare la descrizione dell’oggetto, l’epoca, le dimensioni ed il valore dello stesso. La pratica normalmente richiede circa 40 giorni.

In caso di oggetti di particolare interesse culturale per la nazione la Soprintendenza ha facoltà di negare la licenza ed emettere decreto di vincolo, il quale impedisce la cessione dell’oggetto al di fuori del territorio nazionale.

Nel caso si intenda alienare un oggetto vincolato, solo sul suolo italiano, va fatta richiesta alla Soprintendenza Competente, comunicando che è stato trovato un acquirente per l’oggetto stesso.

Per l’espletamento della pratica sono richiesti i dati anagrafici dell’acquirente ed il prezzo di cessione; nel caso in cui la Soprintendenza non avanzi il diritto di prelazione ed acquisto entro 60 giorni, il proprietario ha il diritto di inoltrare una nuova comunicazione nella quale dichiara di aver portato a termine l’alienazione ed inoltre specifica i dati dell’acquirente ed il prezzo di cessione.

A questo punto la Soprintendenza di competenza provvede ad emettere il nuovo decreto di vincolo a nome del nuovo proprietario.

In questa sede abbiamo voluto dare un’infarinatura della normativa; tuttavia ricordiamo che l’esportazione di opere d’arte all’estero richiede la perfetta conoscenza della giurisdizione in materia, la quale può essere soggetta a modifiche: non possiamo quindi esimerci dal mettere in guardia i lettori sull’affidabilità delle informazioni reperite in rete, non sempre aggiornate all’ultimo Decreto Legge.